Ordinanza — n. 13559/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUCCINELLI SALVATORE nato a NAPOLI il 17/08/1948 avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI,ciate-avviso-alte-lYartt udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; • FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.; esaminato il motivo di ricorso, relativo alla dosimetria della pena; ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge e perché del tutto generico; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagam to delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a mende. Così deciso in RopTa, il 21 ottobre 2022.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599 bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13559/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis cod. proc. pen.; esaminato il motivo di ricorso, relativo alla dosimetria della pena; ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge e perché del tutto generico; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagam to delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a mende. Così deciso in RopTa, il 21 ottobre 2022.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUCCINELLI SALVATORE nato a NAPOLI il 17/08/1948 avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI,ciate-avviso-alte-lYartt udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; • FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.; esaminato il motivo di ricorso, relativo alla dosimetria della pena; ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge e perché del tutto generico; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagam to delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a mende. Così deciso in RopTa, il 21 ottobre 2022.