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Ordinanza — n. 13557/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13557/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13557/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIPPA LUCIANO nato a NAPOLI il 18/05/1984 avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, con cui obiettivamente non si confronta (cfr. pag. 3 sentenza impugnata), e reiterativo di argomentazioni già compiutamente valutate; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13557/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2022.

Parole chiave

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ripetibili dell'avvocato spese di gratuito patrocinio spese di esecuzione spese di difesa onorari legali accollo delle spese procedurali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIPPA LUCIANO nato a NAPOLI il 18/05/1984 avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, con cui obiettivamente non si confronta (cfr. pag. 3 sentenza impugnata), e reiterativo di argomentazioni già compiutamente valutate; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2022.