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Ordinanza — n. 13555/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13555/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13555/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAROTTA WALTER nato a BATTIPAGLIA il 15/10/1983 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuti i motivi inammissibili perché del tutto generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, con cui obiettivamente non si confrontano, e reiterativi di argomentazioni compiutamente valutate; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13555/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga ento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle mnnende. Così deciso in,Ronna, il 21 ottobre 2022.

Parole chiave

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indennità del difensore d'ufficio ripetibili dell'avvocato condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria grave deficienza del procedimento all'estero
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAROTTA WALTER nato a BATTIPAGLIA il 15/10/1983 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuti i motivi inammissibili perché del tutto generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, con cui obiettivamente non si confrontano, e reiterativi di argomentazioni compiutamente valutate; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga ento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle mnnende. Così deciso in,Ronna, il 21 ottobre 2022.