Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13554/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13554/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13554/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGERI LILYTH nato a RIMINI il 25/01/1987 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità e, in particolare, alla sussistenza del contestato reato di evasione; ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata e reiterativo di argomentazioni compiutamente valutate (pag. 1 sentenza impugnata); rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13554/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am ende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2022.

Parole chiave

Generato dall'IA
ammende per infrazione procedurale ripetibili dell'avvocato addebito di tasse modalità di calcolo dell'ammenda spese di esecuzione anticipo delle spese
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGERI LILYTH nato a RIMINI il 25/01/1987 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità e, in particolare, alla sussistenza del contestato reato di evasione; ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata e reiterativo di argomentazioni compiutamente valutate (pag. 1 sentenza impugnata); rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am ende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2022.