Ordinanza — n. 13454/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FATNASSI SABER nato il 01/08/1989 avverso la sentenza del 25/10/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNAI dato avviso alle partirì udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;Rilevato che il ricorso di Fatnassi Saber che deduce la violazione di legge in relazione alla assenza di corrispondenza tra richiesta di applicazione di pena e pena in concreto applicata è inammissibile perché manifestamente infondato. Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha applicato su richiesta delle parti la pena di mesi 5 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. 309/1990, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 13454/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha applicato su richiesta delle parti la pena di mesi 5 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. 309/1990, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FATNASSI SABER nato il 01/08/1989 avverso la sentenza del 25/10/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNAI dato avviso alle partirì udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;Rilevato che il ricorso di Fatnassi Saber che deduce la violazione di legge in relazione alla assenza di corrispondenza tra richiesta di applicazione di pena e pena in concreto applicata è inammissibile perché manifestamente infondato. Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha applicato su richiesta delle parti la pena di mesi 5 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. 309/1990, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame il ricorrente ha dedotto l'assenza di corrispondenza tra richiesta di applicazione della pena e pena in concreto applicata.
Tale censura è manifestamente infondata tenuto conto delle condizioni di cui all'accorso contenute nel verbale di udienza e segnatamente: pena base mesi sette e giorni 15 di reclusione e C 3.000,00 di multa, ridotta per il rito alla pena - applicata - di mesi cinque di reclusione e C 2.000,00 di multa, essendo di tutta evidenza un mero errore materiale quello contenuto nella motivazione che omette di indicare "15 giorni" di reclusione. Si tratta, dunque, di doglianza manifestamente infondata. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 marzo 2023 Il Consig tensore Il