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Ordinanza — n. 13453/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain for generic legal qualification errors not meeting strict admissibility criteria.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13453/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Celestine Okpala Ikechukwu Celestine's appeal against a plea bargain sentence inadmissible. The applicant argued for a violation of law regarding the judicial motivation and the legal qualification of the facts. The court ruled that appeals against plea bargains are strictly limited to specific grounds, including erroneous legal qualification only when it is immediately obvious and eccentric to the charges, excluding generic arguments or reliance on evidentiary aspects not directly contested.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In appeals against plea bargain sentences, a claim of erroneous legal qualification is admissible only if the qualification is immediately and obviously eccentric to the charges, excluding generic arguments or reliance on evidentiary aspects not directly contested.

Parole chiave

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plea bargain appeal erroneous legal qualification admissibility criteria Cassazione ordinanza procedural law Italy motivi di cassazione eccezione di incostituzionalità impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
Inoltre, non è proponibile il ricorso per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
Legge n. 103 del 2017
art. 444 cod. proc. pen
art. 448 cod. proc. pen
Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
art. 129 cod. proc. pen
Inoltre, non è proponibile il ricorso per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OKPALA IKECHUKWU CELESTINE nato il 11/11/1989 avverso la sentenza del 12/10/2022 del GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREéato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso di Okpala Ikechukwu Celestine, per l'omessa o viziata motivazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. e per violazione di legge, è inammissibile. Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in tema di patteggiamento, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione.

Inoltre, non è proponibile il ricorso per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Dunque, il ricorso è stato proposto per motivi diversi da quelli di cui al comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. a fronte di deduzioni del tutto generiche in ordine alla corretta qualificazione del fatto. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così