Cassation appeal against plea bargain judgment dismissed for inadmissibility due to improper grounds and lack of clear legal error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal by D'Aloia Angelo Raffaele inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a plea bargain judgment for lack of reasoning and alleged legal violations, but the court found these grounds did not meet the strict statutory requirements for appealing plea bargains. Consequently, the appeal was rejected because it relied on procedural defects and general legal errors rather than the specific, limited grounds permitted for such appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In appeals against plea bargain judgments, only specific grounds are admissible, and alleged legal errors must be immediately obvious and disconnected from factual contestation to be valid.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ALOIA ANGELO RAFFAELE nato a SAN SEVERO il 14/04/1971 avverso la sentenza del 20/10/2022 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle party udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso di D'Aloia Angelo Raffaele, per l'omessa o viziata motivazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. e per violazione di legge, è inammissibile. Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in tema di patteggiamento, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione.
Inoltre, non è proponibile il ricorso per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Dunque, il ricorso è stato proposto per motivi diversi da quelli di cui al comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. a fronte di deduzioni di mancanza di motivazione. Oltre che di erronea applicazione di legge correlata. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così