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Ordinanza — n. 13452/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain judgment dismissed for inadmissibility due to improper grounds and lack of clear legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13452/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal by D'Aloia Angelo Raffaele inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a plea bargain judgment for lack of reasoning and alleged legal violations, but the court found these grounds did not meet the strict statutory requirements for appealing plea bargains. Consequently, the appeal was rejected because it relied on procedural defects and general legal errors rather than the specific, limited grounds permitted for such appeals.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In appeals against plea bargain judgments, only specific grounds are admissible, and alleged legal errors must be immediately obvious and disconnected from factual contestation to be valid.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible grounds lack of reasoning legal qualification error court costs fine motivi di cassazione rinuncia alla motivazione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Inoltre, non è proponibile il ricorso per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Dunque, il ricorso è stato proposto per motivi diversi da quelli di cui al comma 2 bis dell'art.
Law n. 103 del 2017
art. 444 cod. proc. pen
art. 448 cod. proc. pen
Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
art. 129 cod. proc. pen
Inoltre, non è proponibile il ricorso per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ALOIA ANGELO RAFFAELE nato a SAN SEVERO il 14/04/1971 avverso la sentenza del 20/10/2022 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle party udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso di D'Aloia Angelo Raffaele, per l'omessa o viziata motivazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. e per violazione di legge, è inammissibile. Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in tema di patteggiamento, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione.

Inoltre, non è proponibile il ricorso per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Dunque, il ricorso è stato proposto per motivi diversi da quelli di cui al comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. a fronte di deduzioni di mancanza di motivazione. Oltre che di erronea applicazione di legge correlata. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così