Ordinanza — n. 13448/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORNEO ANTONIO nato a ROMA il 14/01/1976 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Con il ricorso di Torneo Antonio si contesta l'omessa motivazione sul mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. pur trattandosi di motivo non devoluto in appello come emerge dalla incontestata, sul punto, sentenza impugnata. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13448/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen. pur trattandosi di motivo non devoluto in appello come emerge dalla incontestata, sul punto, sentenza impugnata. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORNEO ANTONIO nato a ROMA il 14/01/1976 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Con il ricorso di Torneo Antonio si contesta l'omessa motivazione sul mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. pur trattandosi di motivo non devoluto in appello come emerge dalla incontestata, sul punto, sentenza impugnata. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 03/03/20