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Ordinanza — n. 13448/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13448/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13448/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORNEO ANTONIO nato a ROMA il 14/01/1976 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Con il ricorso di Torneo Antonio si contesta l'omessa motivazione sul mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. pur trattandosi di motivo non devoluto in appello come emerge dalla incontestata, sul punto, sentenza impugnata. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13448/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen. pur trattandosi di motivo non devoluto in appello come emerge dalla incontestata, sul punto, sentenza impugnata. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione rinuncia alla motivazione motivazione sufficiente motivazione inadeguata delle censure costituzionali sostituzione dei motivi giusto motivo

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORNEO ANTONIO nato a ROMA il 14/01/1976 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Con il ricorso di Torneo Antonio si contesta l'omessa motivazione sul mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. pur trattandosi di motivo non devoluto in appello come emerge dalla incontestata, sul punto, sentenza impugnata. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 03/03/20