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Ordinanza — n. 13446/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13446/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13446/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHMIDT OSCAR nato a ROMA il 24/08/1991 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO;Si deduce da parte di Schmidt Oscar, con un unico motivo, il vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine alla sussistenza del reato ex art. 73 comma 5 DPR 309/90. Il ricorso è manifestamente infondato, perché propone una rivalutazione del fatto diretta alla prospettazione di una mera lettura alternativa, a fronte di una motivazione immune da vizi che valorizza, in una opportuna visione complessiva, le modalità dell'occultamento, con parte della droga di pronta reperibilità per lo smercio, il possesso di una somma di danaro in banconote di vario taglio e accartocciate, quale circostanza dimostrativa di cessioni, e la fuga tentata.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13446/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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tentata sottrazione d'imposta aiuto all'evasione di detenuti scemata imputabilità traffico aggravato di stupefacenti immigrazione clandestina persecuzione determinante per la fuga
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHMIDT OSCAR nato a ROMA il 24/08/1991 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO;Si deduce da parte di Schmidt Oscar, con un unico motivo, il vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine alla sussistenza del reato ex art. 73 comma 5 DPR 309/90. Il ricorso è manifestamente infondato, perché propone una rivalutazione del fatto diretta alla prospettazione di una mera lettura alternativa, a fronte di una motivazione immune da vizi che valorizza, in una opportuna visione complessiva, le modalità dell'occultamento, con parte della droga di pronta reperibilità per lo smercio, il possesso di una somma di danaro in banconote di vario taglio e accartocciate, quale circostanza dimostrativa di cessioni, e la fuga tentata.

Laddove, come noto, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482;

Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il