Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13444/2023 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed as inadmissible because defendant waived all grounds except penalty, precluding further review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13444/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the defendant waived all grounds of appeal to reach a penalty agreement, leaving only the penalty itself open for review. Although the lower court omitted reasoning on Article 129 of the Code of Criminal Procedure, the defendant's waiver of other grounds precluded the court from addressing those issues. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: When a defendant waives all grounds of appeal to reach a penalty agreement, the second-instance court's cognition is limited to the unwaived grounds, producing preclusive effects on the entire proceedings, including the review of the law.

Parole chiave

Generato dall'IA
waiver of appeal grounds penalty agreement preclusive effect omitted reasoning inadmissible appeal rinuncia alla motivazione remissione della pena riduzione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
La sentenza della Corte di appello è stata, però, emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Secondo la costante giurisprudenza, la Corte territoriale, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, nell'accogliere la richiesta non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Secondo la costante giurisprudenza, la Corte territoriale, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, nell'accogliere la richiesta non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
La sentenza della Corte di appello è stata, però, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOCCIA DENNY nato a ROMA il 16/02/1997 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Con il ricorso di Moccia Denny si contesta l'omessa motivazione sull'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. La sentenza della Corte di appello è stata, però, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. e la parte ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli sulla pena, su cui ha raggiunto l'accordo con il Procuratore generale.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo i motivi non oggetto di rinuncia e produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.

Secondo la costante giurisprudenza, la Corte territoriale, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, nell'accogliere la richiesta non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso