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Ordinanza — n. 13440/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13440/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13440/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SICORELLO ALESSANDRO nato a AGRIGENTO il 26/10/1989 avverso la sentenza del 20/10/2022 del GIP TRIBUNALE di MESSINA(dato avviso alle parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; 7-1 Rilevato che il ricorso di Sicorello Alessandro, avverso la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. con cui gli era stata applicata la pena di anni 4 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 309/1990, è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta cori la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Regesto Legislator

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art. 444 cod.proc.pen, artt. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 13440/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso in esame il ricorrente ha allegato una generica violazione degli artt. 133 cod. pen. e 125 cod. proc. pen. In definitiva, quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale difetto formale di procedura condono delle spese procedurali correzione di errore materiale ritardo ingiustificato censure procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod.proc.pen
artt. 133 cod. pen
Nel caso in esame il ricorrente ha allegato una generica violazione degli artt. 133 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SICORELLO ALESSANDRO nato a AGRIGENTO il 26/10/1989 avverso la sentenza del 20/10/2022 del GIP TRIBUNALE di MESSINA(dato avviso alle parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; 7-1 Rilevato che il ricorso di Sicorello Alessandro, avverso la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. con cui gli era stata applicata la pena di anni 4 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 309/1990, è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta cori la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente ha allegato una generica violazione degli artt. 133 cod. pen. e 125 cod. proc. pen. In definitiva, quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Si tratta, dunque, di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che pertanto gst il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma