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Ordinanza — n. 13439/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13439/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13439/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSCO MICHELE nato a MESSINA il 26/10/1988 avverso la sentenza del 19/10/2022 del GIP TRIBUNALE di MESSINA{ dato avviso alle parti ,7: t udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Rilevato che il ricorso di Fusco Michele, avverso la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. con cui gli era stata applicata la pena di anni 3 di reclusione ed euro 8.000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 309/1990, è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta cori la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Regesto Legislator

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art. 444 cod.proc.pen, artt. 133 cod. pen, art. 129 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 13439/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso in esame il ricorrente ha allegato una generica violazione degli artt. 133 cod. pen. e 125 cod. proc. pen. e il mancato pronunciamento della sentenza ex art. 129 cod.proc.pen. In definitiva, quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Parole chiave

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motivi di cassazione commisurazione della pena per stupefacenti remissione della pena revisione della sentenza penale errore nella commisurazione della pena riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod.proc.pen
artt. 133 cod. pen
Nel caso in esame il ricorrente ha allegato una generica violazione degli artt. 133 cod. pen.
art. 129 cod.proc.pen
e il mancato pronunciamento della sentenza ex art. 129 cod.proc.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSCO MICHELE nato a MESSINA il 26/10/1988 avverso la sentenza del 19/10/2022 del GIP TRIBUNALE di MESSINA{ dato avviso alle parti ,7: t udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Rilevato che il ricorso di Fusco Michele, avverso la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. con cui gli era stata applicata la pena di anni 3 di reclusione ed euro 8.000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 309/1990, è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta cori la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente ha allegato una generica violazione degli artt. 133 cod. pen. e 125 cod. proc. pen. e il mancato pronunciamento della sentenza ex art. 129 cod.proc.pen. In definitiva, quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Si tratta, dunque, di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che pertanto Le_rg. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 marzo 2023 Il Consigl ensore