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Ordinanza — n. 13437/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13437/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13437/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANZUTO LUIGIA nato a MANDURIA il 28/02/1971 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO&ato avviso alle parti2 udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Si deduce da parte di Panzuto Luigia un primo motivo per violazione degli artt. 9 e 10 del Dlgs. 74/2000, un secondo per vizio di motivazione ed un terzo motivo per violazione dell'art. 5 del Dlgs. 74/2000 e mancanza di motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato. Il ricorso è manifestamente infondato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13437/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTO&ato avviso alle parti2 udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Si deduce da parte di Panzuto Luigia un primo motivo per violazione degli artt. 9 e 10 del Dlgs. 74/2000, un secondo per vizio di motivazione ed un terzo motivo per violazione dell'art. 5 del Dlgs. 74/2000 e mancanza di motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato. Il ricorso è manifestamente infondato.

Parole chiave

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complicità in sottrazione d'imposta reato tributario detrazioni e rimborsi accoglimento parziale del contribuente differimento dell'imposizione frode fiscale in materia doganale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANZUTO LUIGIA nato a MANDURIA il 28/02/1971 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO&ato avviso alle parti2 udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Si deduce da parte di Panzuto Luigia un primo motivo per violazione degli artt. 9 e 10 del Dlgs. 74/2000, un secondo per vizio di motivazione ed un terzo motivo per violazione dell'art. 5 del Dlgs. 74/2000 e mancanza di motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato. Il ricorso è manifestamente infondato.

Il primo e secondo motivo oltre a muovere su un piano rivalutativo dei fatti non si confrontano con le puntuali riposte dei giudici circa le ragioni concrete della sussistenza del reato e circa i principi di diritto applicabili. Quanto al secondo motivo è anche esso rivalutativo oltre che generico nell'invocare indeterminate partite idonee ad abbassare la base imponibile. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 03/