Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13435/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13435/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13435/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da: TEBOURBI HICHEM nato il 03/09/1976 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA Ldato avviso Ce_parli;..1 udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Tebourbi Hichem, condannato alla pena di anni 4 mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per i reati di cui agli artt.99 cod. pen., 73 del d.P.R. 309/1990, è inammissibile in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione e cioè dall'interessato personalmente dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, e della novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13435/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pen., 73 del d.P.R. 309/1990, è inammissibile in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione e cioè dall'interessato personalmente dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, e della novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

Parole chiave

Generato dall'IA
imputazione per reati di stupefacenti revisione della sentenza penale infrazione qualificata LStup guida in stato di ebbrezza qualificata pericolo di traffico di stupefacenti abuso di sostanze
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da: TEBOURBI HICHEM nato il 03/09/1976 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA Ldato avviso Ce_parli;..1 udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Tebourbi Hichem, condannato alla pena di anni 4 mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per i reati di cui agli artt.99 cod. pen., 73 del d.P.R. 309/1990, è inammissibile in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione e cioè dall'interessato personalmente dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, e della novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art,610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 marzo 2023 Il Consig r stensore Il Presiden