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Ordinanza — n. 13432/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13432/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13432/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ABSUGE IBRAHIM LEYLA nato il 01/10/1977 HUSSEIN MOHAMED YUSUF nato il 01/07/1960 avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso con cui Absuge Ibrahim Leyla e Hussein Mohamed Yusuf, condannati rispettivamente alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa e anni 4 e mesi 1 di reclusione ed euro 18.500,00 di multa, per i reati di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen. e 73 comma 1 del d.P.R., contestano la violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis, 133 cod. pen. (primo motivo) e 81 comma 2 cod. pen. (secondo motivo) sono manifestamente infondati.

Regesto Legislator

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art. 27 Cost; Ordinanza — n. 13432/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. (Sez. 7, Ordinanza n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475).

Parole chiave

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attenuazione della pena importazione illegale di stupefacenti riduzione del divieto d'entrata regimi di franchigia dai dazi all'importazione inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan riduzione delle spese giudiziarie

Disposizioni normative citate

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art. 27 Cost
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ABSUGE IBRAHIM LEYLA nato il 01/10/1977 HUSSEIN MOHAMED YUSUF nato il 01/07/1960 avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso con cui Absuge Ibrahim Leyla e Hussein Mohamed Yusuf, condannati rispettivamente alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa e anni 4 e mesi 1 di reclusione ed euro 18.500,00 di multa, per i reati di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen. e 73 comma 1 del d.P.R., contestano la violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis, 133 cod. pen. (primo motivo) e 81 comma 2 cod. pen. (secondo motivo) sono manifestamente infondati.

Il primo motivo di ricorso che lamenta la mancata applicazione nella massima estensione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile con riguardo all'imputato Hussein risultando che le stesse sono state applicate nella misura massima di un terzo (cfr. pag. 6 sentenza del Tribunale). E' manifestamente infondato, parimenti, con riguardo all'imputata Absuge la cui pena base di anni sei di reclusione e C 27.000,00 di multa è stata ridotta nella misura di anni quattro e mesi uno di reclusione e € 18.000,00 di multa il ragione del ruolo maggiore, e per tale ragione il minimo scostamento è stato giustificato (cfr. pag. 6).

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. (Sez. 7, Ordinanza n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475).

Si è chiarito che, nell'applicazione di un criterio eminentemente discrezionale, come quello concernente la determinazione della riduzione della pena conseguente alla concessione di una circostanza attenuante, non si può pretendere dal giudice di merito la precisazione di specifiche ragioni, essendo sufficiente che possa desumersi dalla motivazione che il giudice ha esercitato il suo potere discrezionale con senso di equità e di proporzione (Sez. 5, n. 699 del 08/05/1967, Amadei, Rv. 104781) e di ciò la Corte d'appello ha dato atto sottolineando che il ruolo della donna giustificava un minimo scostamento (un mese).

Del pari è stato ritenuto del tutto congruo l'aumento davvero minimo di un mese di reclusione in relazione all'importazione di Kg 20 di Khat. La Corte di appello ha ritenuto corretta la valutazione operata dal giudice di primo grado in ordine al trattamento sanzionatorio, considerate le modalità della condotta degli odierni imputati che hanno dimostrato una particolare abilità nel creare un canale esterno per importare la sostanza stupefacente (Cfr. pagg. 6-7 della sentenza di appello). Rilevato che pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 marzo 2023 Il Consig