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Ordinanza — n. 13428/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13428/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13428/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIAYE OMAR nato il 01/02/1990 avverso la sentenza del 25/10/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINO( dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Rilevato che il ricorso di Ndiaye Omar, avverso la sentenza di applicazione dio pena ex art. 444 cod.proc.pen., alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.600,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. 309/1990, è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Regesto Legislator

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art. 444 cod.proc.pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 13428/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso in esame il ricorrente ha allegato una generica violazione di legge con riguardo all' art. 133 cod. pen. In definitiva, quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Parole chiave

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commisurazione della pena per stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti errore nella commisurazione della pena importazione di stupefacenti infrazione grave alla lstup pene condizionali

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod.proc.pen
art. 133 cod. pen
Nel caso in esame il ricorrente ha allegato una generica violazione di legge con riguardo all' art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIAYE OMAR nato il 01/02/1990 avverso la sentenza del 25/10/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINO( dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Rilevato che il ricorso di Ndiaye Omar, avverso la sentenza di applicazione dio pena ex art. 444 cod.proc.pen., alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.600,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. 309/1990, è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente ha allegato una generica violazione di legge con riguardo all' art. 133 cod. pen. In definitiva, quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Si tratta, dunque, di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che pertanto i il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 marzo 2023 Il Consig ensor