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Ordinanza — n. 13422/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13422/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13422/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UEL ARANI KADER nato il 15/10/1987 avverso la sentenza del 14/09/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMOdato avviso alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso di Uel Arani Kader, per l'omessa o viziata motivazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. e per violazione di legge, è inammissibile. Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 448 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13422/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in tema di patteggiamento, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione.

Parole chiave

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annullamento del lodo arbitrale annullamento del licenziamento rinuncia alla motivazione annullamento della cittadinanza agevolata sanzioni penali motivo d'espulsione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
art. 448 cod. proc. pen
Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
art. 129 cod. proc. pen
Inoltre, non è proponibile il ricorso per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UEL ARANI KADER nato il 15/10/1987 avverso la sentenza del 14/09/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMOdato avviso alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso di Uel Arani Kader, per l'omessa o viziata motivazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. e per violazione di legge, è inammissibile. Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in tema di patteggiamento, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione.

Inoltre, non è proponibile il ricorso per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Dunque, il ricorso è stato proposto per motivi diversi da quelli di cui al comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. a fronte di una censura proposta in termini di mancanza di motivazione rispetto all'art. 129 cod. proc. pen. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così de