Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to failure to address substantive grounds and generic mitigation claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Jarmouni Nouraddine inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant raised procedural defects regarding the lower court's motivation and requested a personal re-evaluation of facts, while the defense argued for generic mitigating circumstances. The court rejected these arguments because they ignored the court's comprehensive factual assessment and failed to engage with the specific reasoning that excluded the alleged minor offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 lett. b) ed e) c.p.p.; Appeals lacking substantive engagement with the lower court's factual evaluation or proposing generic mitigation without addressing specific reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JARMOUNI NOURADDINE nato il 05/11/1987 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso di Jarmouni Nouraddine, con cui si deducono i vizi ex art. 606, lett.
b) ed e) , cod. proc. pen. è inammissibile: si propongono censure che trascurano la valida motivazione, con la quale, attraverso una complessiva valutazione della vicenda e dei dati disponibili, si è correttamente esclusa la fattispecie lieve invocata e si propongono dalla difesa, di converso, una personale rivalutazione dei fatti. Con il secondo motivo si formula una mera invocazione di applicazione delle attenuanti generiche, senza tenere conto delle argomentate motivazioni con cui, valorizzando le modalità di svolgimento delle condotte, si è pervenuto al trattamento sanzionatorio escludendo le attenuanti predette. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 03/