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Ordinanza — n. 13419/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13419/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13419/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL FADILI BADRE nato il 09/02/1984 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso di El Fadili Badre, con cui si deduce il vizio ex art. 606, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13419/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 606, lett.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali ricorso di annullamento motivi di cassazione eccezione di incostituzionalità censure procedurali procedura di ricusazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL FADILI BADRE nato il 09/02/1984 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso di El Fadili Badre, con cui si deduce il vizio ex art. 606, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 187 192 e 546 cod. proc. pen., è inammissibile: si propongono censure di mero fatto, rivalutative di dati disponibili, a fronte di una completa, organica e coerente motivazione, che non presenta quei vizi, necessariamente manifesti, oltre che decisivi, che soli possono giustificare la presentazione di una valido ricorso. Quanto alla violazione degli artt. 187, 192 e 546 cod. proc. pen., non può essere dedotta, in quanto l'inosservanza di tali norme non è prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. Rispetto ai temi delle censure proposte la Corte territoriale ha dato una risposta compiuta, corretta in diritto e priva di vizi logici. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 03