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Ordinanza — n. 13418/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain for improper legal qualification and omitted sentencing conditions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13418/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Paparusso Domenico inadmissible regarding a plea bargain judgment from Bari. The appellant argued for legal qualification errors and omitted sentencing conditions, but the court found these grounds did not meet the strict statutory requirements for challenging plea agreements. Consequently, the appeal was rejected because the alleged issues were not immediately evident from the charges or constituted grounds excluded by law.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain judgments are strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, lack of correlation, legal qualification eccentricity, or illegality of the penalty, excluding general legal qualification errors not immediately apparent from the charges.

Parole chiave

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plea bargain appeal legal qualification error omitted sentencing conditions Cassazione inadmissibile Art. 448 c.p.p. motivi di cassazione reati qualificati contro gli stupefacenti cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
Inoltre, non è proponibile il ricorso per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 75, DPR 309/90
a fronte di una meramente assertiva tesi della necessaria qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 75 del DPR 309/90.
art. 444 cod. proc. pen
art. 448 cod. proc. pen
Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
art. 129 cod. proc. pen
Inoltre, non è proponibile il ricorso per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPARUSSO DOMENICO nato a ANDRIA il 13/07/1995 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di BARI Oato avviso alle parti2 udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso di Paparusso Domenico, proposto per l'omessa o viziata motivazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. e per violazione di legge è inammissibile. Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in tema di patteggiamento, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione.

Inoltre, non è proponibile il ricorso per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Dunque, il ricorso è stato proposto per motivi diversi da quelli di cui al comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. a fronte di una meramente assertiva tesi della necessaria qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 75 del DPR 309/90. ed è pertanto inammissibile. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Cos