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Ordinanza — n. 13417/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13417/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13417/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RHOURBALI KHADIJA nato il 20/01/1989 avverso la sentenza del 06/09/2022 del GIP TRIBUNALE di AVEZZANOI dato avviso ali-e partir\ udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; rkZlau-Vìie D1 ACC::_.Hy-i(D Ritenuto che il ricorso di Rhourbali Khadija, depositato al W-Corte d'appello_di Salerno, in data 11 ottobre 2022, che contesta la mancanza di motivazione in relazione alla confisca del denaro con riferimento alla sentenza emessa, ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., in data 6 settembre 2022, è inammissibile perché proposto tardivamente. Ed invero, la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 06/09/2022, con deposito contestuale della motivazione e pertanto, il termine di quindici giorni per l'impugnazione della sentenza pronunciata in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 585, comma primo, lett. a), e 585, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen., decorre dalla pronuncia, sicchè scadeva al 21 settembre 2022. L'impugnazione proposta 1'11 ottobre 2022 è tardiva. Ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett.

Regesto Legislator

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art. 444 cod.proc.pen, art. 585 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 13417/2023 — snpen · Corte di Cassazione: c) cod.proc.pen., la proposizione dell'impugnazione senza l'osservanza della disposizione di cui all'art. 585 cod.proc.pen. è causa di inammissibilità del ricorso. Rilevato che pertanto ictie il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali memoria illeggibile assunzione delle spese ripetibili dell'avvocato risarcimento per errore giudiziario allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod.proc.pen
art. 585 cod.proc.pen
c) cod.proc.pen., la proposizione dell'impugnazione senza l'osservanza della disposizione di cui all'art. 585 cod.proc.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RHOURBALI KHADIJA nato il 20/01/1989 avverso la sentenza del 06/09/2022 del GIP TRIBUNALE di AVEZZANOI dato avviso ali-e partir\ udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; rkZlau-Vìie D1 ACC::_.Hy-i(D Ritenuto che il ricorso di Rhourbali Khadija, depositato al W-Corte d'appello_di Salerno, in data 11 ottobre 2022, che contesta la mancanza di motivazione in relazione alla confisca del denaro con riferimento alla sentenza emessa, ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., in data 6 settembre 2022, è inammissibile perché proposto tardivamente. Ed invero, la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 06/09/2022, con deposito contestuale della motivazione e pertanto, il termine di quindici giorni per l'impugnazione della sentenza pronunciata in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 585, comma primo, lett. a), e 585, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen., decorre dalla pronuncia, sicchè scadeva al 21 settembre 2022. L'impugnazione proposta 1'11 ottobre 2022 è tardiva. Ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett.

c) cod.proc.pen., la proposizione dell'impugnazione senza l'osservanza della disposizione di cui all'art. 585 cod.proc.pen. è causa di inammissibilità del ricorso. Rilevato che pertanto ictie il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il