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Ordinanza — n. 13413/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13413/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13413/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUOIO GAETANO nato a ACERRA il 26/10/1977 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui Muoio Gaetano, condannato all'esito di giudizio abbreviato alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. 309/90, deduce la violazione della legge in relazione all'art. 133 cod.pen. nonché il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al riconoscimento degli effetti della recidiva e all'esclusione del minimo della pena è manifestamente infondato.

Regesto Legislator

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art. 133 cod.pen; Ordinanza — n. 13413/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73 comma 5 del d.P.R. 309/90, deduce la violazione della legge in relazione all'art. 133 cod.pen. nonché il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al riconoscimento degli effetti della recidiva e all'esclusione del minimo della pena è manifestamente infondato.

Parole chiave

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sanzioni penali recidiva nell'infrazione pena pecuniaria sospesa revisione della sentenza penale precedenti penali gravi remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod.pen
309/90, deduce la violazione della legge in relazione all'art. 133 cod.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUOIO GAETANO nato a ACERRA il 26/10/1977 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui Muoio Gaetano, condannato all'esito di giudizio abbreviato alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. 309/90, deduce la violazione della legge in relazione all'art. 133 cod.pen. nonché il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al riconoscimento degli effetti della recidiva e all'esclusione del minimo della pena è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata contiene una congrua motivazione conseguente ad un adeguato esame delle deduzioni difensive come dalla lettura della sentenza di appello a pag. 4 e 5, là dove ha negato le circostanze attenuanti generiche in assenza di elementi appositamente valutabili ed in considerazione dei precedenti penali da cui ha tratto la conclusione della pericolosità dello stesso. Dal provvedimento impugnato emerge altresì che non solo sono stati correttamente considerati e valutati tutti i criteri dell'art. 133 cod. pen., ma anche valutate le modalità dell'azione e i precedenti penali riportati dal Muoio "impermeabile alle precedenti condanne" (Cfr. pp. 4-5 della sentenza di appello), elementi che hanno giustificato la negazione di un ulteriore riduzione della pena.

Anche la recidiva è stata congruamente argomentata, a pag.

5. Conseguentemente la motivazione è corretta sul piano del diritto dovendosi ritenere adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410). Rilevato che pertanto ERI il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 marzo 2023 Il Consi stens