Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13409/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; court rejected claim of minor offense due to drug quantity and concealment methods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13409/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Ewere Lucky inadmissible, rejecting his claim of legal error regarding the minor offense exception. The appellate court correctly determined that the gravity of the crime, based on the drug quantity, concealment in the person, and non-minimal business context, precluded the application of Article 73, paragraph 5, of D.P.R. 309/1990. Consequently, the defense's alternative reading of the facts was deemed inadmissible, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; The appeal alleging violation of law regarding the minor offense exception is inadmissible when the court correctly assesses that the quantity of drugs, method of concealment, and scale of the transaction exclude the existence of a minor offense.

Parole chiave

Generato dall'IA
minor offense exception drug quantity assessment concealment in person non-minimal business context inadmissible appeal procedural costs Cassa delle ammende traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EWERE LUCKY nato il 20/08/1996 avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; -11 415% Si deduce da parte di Ewere Lucky il vizio di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorso è manifestamente infondato perché correttamente la Corte di appello ha escluso la sussistenza del fatto di lieve entità prendendo in esame, in applicazione dei principi della giurisprudenza, le modalità del fatto; in particolare, la gravità del fatto è stata ritenuta in base al quantitativo di sostanza stupefacente, alle modalità di detenzione, con occultamento nella persona, ed all'inserimento della vicenda in un quadro d'affari non minimale, tale da escludere la lieve entità.

La tesi difensiva si riduce ad una diversa lettura dei fatti, inammissibile. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 03