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Ordinanza — n. 13406/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13406/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13406/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YASSINE BOUZEKRI nato il 01/07/1965 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Yassine Bouzekri che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 240 cod.pen. con riguardo alla disposta confisca della somma di denaro sequestrata all'imputato con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è inammissibile perché non dedotta nel giudizio di appello e dunque motivo nuovo.

Regesto Legislator

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art. 240 cod.pen, art. 606 comma 3 cod.proc.pen, art. 609 comma 2 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 13406/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 240 cod.pen. con riguardo alla disposta confisca della somma di denaro sequestrata all'imputato con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è inammissibile perché non dedotta nel giudizio di appello e dunque motivo nuovo.

Parole chiave

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confisca di beni beni sequestrati confisca dei beni azione di convalida del sequestro appropriazione indebita di fondi sottrazione di cose sequestrate

Disposizioni normative citate

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art. 240 cod.pen
259066 — 01) non risulta che l'imputato avesse devoluto la violazione di legge in relazione all'art. 240 cod.pen., trattandosi di motivo nuovo.
art. 606 comma 3 cod.proc.pen
E' pacifico che il ricorso per cassazione non può devolvere questioni diverse da quelle proposte con la richiesta e sulle quali il giudice di merito non è stato chiamato a decidere, come stabilito dall'art. 606 comma 3 cod.proc.pen.
art. 609 comma 2 cod.proc.pen
al di fuori delle questioni rilevabili in ogni stato e grado del processo e di quelle che non sarebbe stato possibile devolvere nel giudizio di appello ai sensi dell'art. 609 comma 2 cod.proc.pen., violazioni a cui non appartiene quella dedotta dal ricorrente.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YASSINE BOUZEKRI nato il 01/07/1965 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Yassine Bouzekri che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 240 cod.pen. con riguardo alla disposta confisca della somma di denaro sequestrata all'imputato con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è inammissibile perché non dedotta nel giudizio di appello e dunque motivo nuovo.

Dal non contestato riepilogo dei motivi di appello (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, Rv. 259066 — 01) non risulta che l'imputato avesse devoluto la violazione di legge in relazione all'art. 240 cod.pen., trattandosi di motivo nuovo. E' pacifico che il ricorso per cassazione non può devolvere questioni diverse da quelle proposte con la richiesta e sulle quali il giudice di merito non è stato chiamato a decidere, come stabilito dall'art. 606 comma 3 cod.proc.pen. al di fuori delle questioni rilevabili in ogni stato e grado del processo e di quelle che non sarebbe stato possibile devolvere nel giudizio di appello ai sensi dell'art. 609 comma 2 cod.proc.pen., violazioni a cui non appartiene quella dedotta dal ricorrente.

Rilevato che pertanto ctre. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 marzo 2023 Il Con ni t 'e stensore Il Presi ent