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Ordinanza — n. 13404/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13404/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13404/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLEGRAMENTE SUSANNA nato a VARESE il 10/08/1967 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Allegramente Susanna che deduce la violazione di cui all'art. 179, 601 e 429 lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13404/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 179, 601 e 429 lett.

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate mancata comparizione all'udienza diritto di essere sentito difetto di sottoscrizione rinuncia al dibattimento orale procedimento in contumacia
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLEGRAMENTE SUSANNA nato a VARESE il 10/08/1967 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Allegramente Susanna che deduce la violazione di cui all'art. 179, 601 e 429 lett.

f) cod.proc.pen. nullità del decreto di citazione in appello stante l'omessa indicazione ai sensi dell'art. 23 bis del d.1, 176 del 2020, della facoltà di chiedere la partecipazione dell'imputata all'udienza di discussione della causa è inammissibile. Questa Corte di legittimità ha affermato che in tema di disciplina processuale pandemica da Covid-19, applicabile sino al 31 dicembre 2022, nel giudizio d'appello non è causa di nullità del decreto di citazione l'omesso avvertimento all'imputato della celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 23- bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto requisito non richiamato dall'art. 601, comma 6, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 14728 del 31/03/2022, Rv. 283179 - 01), in quanto requisito non richiamato dall'art. 601, comma 6, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 45188 del 14/10/2021, Rv. 282438 - 01).

Rilevato che pertanto aia il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 marzo 2023 Il Consig ensore Il Pr, s