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Ordinanza — n. 13400/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13400/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13400/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KADIM MUSTAPHA nato il 06/06/1954 avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEalato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; • Il ricorso proposto da Kadim Mustapha è inammissibile perché intempestivo, posto che a fronte di sentenza della Corte di appello di Lecce pubblicata il 12 gennaio 2022 e depositata entro il termine stabilito di 30 giorni„ esso è stato presentato il 6 giugno 2022 ovvero oltre il termine massimo spirato il 27 maggio 2022. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13400/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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tempestività dell'inoltro interruzione della prescrizione eccezioni processuali tardive osservanza dei termini termini di ricorso durata ragionevole del procedimento
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KADIM MUSTAPHA nato il 06/06/1954 avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEalato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; • Il ricorso proposto da Kadim Mustapha è inammissibile perché intempestivo, posto che a fronte di sentenza della Corte di appello di Lecce pubblicata il 12 gennaio 2022 e depositata entro il termine stabilito di 30 giorni„ esso è stato presentato il 6 giugno 2022 ovvero oltre il termine massimo spirato il 27 maggio 2022. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 03/03/