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Ordinanza — n. 13399/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13399/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13399/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERENNA GIOVANNI nato a MONTALTO UFFUGO il 15/02/1955 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso è stato proposto da Merenna Giovanni per motivi non consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché prospetta questioni di merito ed in fatto. Si critica, inoltre, l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito proponendo alla Corte una lettura alternativa; la rilettura delle fonti di prova è però estranea al sindacato di legittimità.

Regesto Legislator

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art. 606 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13399/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 606 cod. proc. pen. perché prospetta questioni di merito ed in fatto. Si critica, inoltre, l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito proponendo alla Corte una lettura alternativa; la rilettura delle fonti di prova è però estranea al sindacato di legittimità.

Parole chiave

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spese di difesa indennizzo del difensore d'ufficio allegazioni insufficientemente motivate risarcimento per errore giudiziario censura formulata in modo carente condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 606 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERENNA GIOVANNI nato a MONTALTO UFFUGO il 15/02/1955 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso è stato proposto da Merenna Giovanni per motivi non consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché prospetta questioni di merito ed in fatto. Si critica, inoltre, l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito proponendo alla Corte una lettura alternativa; la rilettura delle fonti di prova è però estranea al sindacato di legittimità.

Né emerge alcuna contraddizione o illogicità manifesta come si confà alla tipologia della impugnazione in esame, a fronte di un argomentare lineare e coerente che esamina i dati disponibili anche confutando, ragionevolmente, gli assunti difensivi cui, si ripete, si contrappone solo una doverosa lettura di fatti. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 03/0