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Ordinanza — n. 13397/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13397/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13397/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACCROGLIANO DOMENICO nato a ROSSANO il 19/05/1993 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO Clato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso di Accroglianò Domenico è inammissibile perché intempestivo, posto che a fronte di sentenza della Corte di appello di Catanzaro pubblicata il 12 maggio 2022 e depositata in termini il 10 agosto 2022, esso è stato presentato il 24 ottobre 2022, ovvero oltre il termine ultimo di impugnazione di 45 giorni. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13397/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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tempestività dell'inoltro termine calcolato a ore ritardo ingiustificato proroga tardiva del termine interruzione della prescrizione principio di celerità
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACCROGLIANO DOMENICO nato a ROSSANO il 19/05/1993 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO Clato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso di Accroglianò Domenico è inammissibile perché intempestivo, posto che a fronte di sentenza della Corte di appello di Catanzaro pubblicata il 12 maggio 2022 e depositata in termini il 10 agosto 2022, esso è stato presentato il 24 ottobre 2022, ovvero oltre il termine ultimo di impugnazione di 45 giorni. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 03/03/202