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Ordinanza — n. 13395/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed de plano for inadmissibility regarding functional incompetence declaration in Italian prison supervision proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13395/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the challenged order declared the adit judge's functional incompetence. The appellant argued a violation of Article 35-bis, paragraph 7 of the Prison and Penitentiary System, seeking to replace the acting commissioner. The court ruled that only a conflict of jurisdiction can be raised against such declarations, making the appeal procedurally impossible.

Regesto Legislator

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Art. 35-bis, comma 7, ordinamento penitenziario; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A declaration of functional incompetence by a prison supervision judge is not subject to cassation appeal but requires a conflict of jurisdiction procedure.

Parole chiave

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functional incompetence declaration prison supervision proceedings inadmissibility de plano conflict of jurisdiction acting commissioner substitution Italian penal procedure Cassazione Roma vigilanza dell'autorità competente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 35-bis, comma 7, ordinamento penitenziario
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 14/06/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che: - il Magistrato di Sorveglianza di Sassari dichiarava la propria incompetenza funzionale, per essere competente il Tribunale di Sorveglianza di Sassari, su un reclamo proposto da Alessio Attanasio con cui si chiedeva la sostituzione del Commissario ad acta nominato per l'attuazione di una precedente ordinanza; - ricorre per cassazione il difensore di Alessio Attanasio, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 35 bis, comma 7, ordinamento penitenziario. Considerato che il ricorso è inammissibile: - in effetti, il provvedimento non è impugnabile in quanto, avverso i provvedimenti che dichiarano la incompetenza del giudice adito, è possibile solo la proposizione di un conflitto; - l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art, 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., può essere dichiarata de plano.

Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9