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Ordinanza — n. 13394/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13394/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13394/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUATTROVENTI FABIO nato a NOCERA INFERIORE il 12/04/1992 avverso la sentenza del 14/07/2022 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; Ritenuto che: - il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata applicava a Fabio Quattroventi, su accordo delle parti, la pena di anni due e mesi otto di reclusione in relazione al delitto di cui all'art. 423 cod. pen.; - ricorre per cassazione il difensore di Fabio Quattroventi, deducendo violazione di legge in ordine all'applicazione della recidiva. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso sentenza di applicazione di pena per motivi differenti da quelli indicati dall'art. 448, comma 2 bis,cod. proc. pen.; - ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano.

Regesto Legislator

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art. 423 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13394/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 423 cod. pen.; - ricorre per cassazione il difensore di Fabio Quattroventi, deducendo violazione di legge in ordine all'applicazione della recidiva. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso sentenza di applicazione di pena per motivi differenti da quelli indicati dall'art. 448, comma 2 bis,cod. proc. pen.; - ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale incendio intenzionale aggravato riesame dell'entità pena errore nella commisurazione della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 423 cod. pen
Ritenuto che: - il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata applicava a Fabio Quattroventi, su accordo delle parti, la pena di anni due e mesi otto di reclusione in relazione al delitto di cui all'art. 423 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUATTROVENTI FABIO nato a NOCERA INFERIORE il 12/04/1992 avverso la sentenza del 14/07/2022 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che: - il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata applicava a Fabio Quattroventi, su accordo delle parti, la pena di anni due e mesi otto di reclusione in relazione al delitto di cui all'art. 423 cod. pen.; - ricorre per cassazione il difensore di Fabio Quattroventi, deducendo violazione di legge in ordine all'applicazione della recidiva. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso sentenza di applicazione di pena per motivi differenti da quelli indicati dall'art. 448, comma 2 bis,cod. proc. pen.; - ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano.

Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden