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Ordinanza — n. 13393/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13393/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13393/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORRENTI MATTEO nato a BARI il 11/02/1980 avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; Ritenuto che: - la Corte di appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva condannato Matteo Sorrenti alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa per il delitto di detenzione di munizioni e parti di arma da guerra; - ricorre per cassazione il difensore di Matteo Sorrenti, deducendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13393/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi contrabbando di guerra abuso di materiali tradimento militare arma personale attentato contro la sicurezza militare

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORRENTI MATTEO nato a BARI il 11/02/1980 avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che: - la Corte di appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva condannato Matteo Sorrenti alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa per il delitto di detenzione di munizioni e parti di arma da guerra; - ricorre per cassazione il difensore di Matteo Sorrenti, deducendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. per omessa motivazione. Considerato che il ricorso è inammissibile: - il ricorso è del tutto generico: denuncia il vizio di omessa motivazione; riporta la giurisprudenza di legittimità e il testo della motivazione, che definisce "poco esaustiva e scarna"; non argomenta affatto per dimostrare che le considerazioni della sentenza violino l'obbligo di motivazione. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 ) l Consigliere esten re Il President