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Ordinanza — n. 13392/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13392/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13392/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMORE CARMINE nato a SALERNO il 13/06/1965 avverso la sentenza del 31/01/2022 del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; Ritenuto che: - il Tribunale di Cassino dichiarava Carmine D'Amore colpevole della contravvenzione di cui all'art. 4 legge 110 del 1975 e, previa concessione delle attenuanti generiche, lo condannava alla pena di euro 2.000 di ammenda; - proponeva appello — trasmesso a questa Corte, trattandosi di sentenza inappellabile - il difensore di Carmine D'Amore, chiedendo l'assoluzione dell'imputato e, in subordine, la determinazione della pena nel minimo edittale. Considerato che il ricorso — tale dovendosi qualificare l'atto di appello - è inammissibile in quanto contiene motivi strettamente di merito diretti ad ottenere l'assoluzione dell'imputato; tali motivi non possono essere in alcun modo inquadrati in quelli ammessi ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 606 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13392/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4 legge 110 del 1975 e, previa concessione delle attenuanti generiche, lo condannava alla pena di euro 2.000 di ammenda; - proponeva appello — trasmesso a questa Corte, trattandosi di sentenza inappellabile - il difensore di Carmine D'Amore, chiedendo l'assoluzione dell'imputato e, in subordine, la determinazione della pena nel minimo edittale. Considerato che il ricorso — tale dovendosi qualificare l'atto di appello - è inammissibile in quanto contiene motivi strettamente di merito diretti ad ottenere l'assoluzione dell'imputato; tali motivi non possono essere in alcun modo inquadrati in quelli ammessi ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.

Parole chiave

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pena accessoria violazione dei doveri professionali risarcimento per atto illecito ammende per infrazione procedurale modalità di calcolo dell'ammenda traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 606 cod. proc. pen
Considerato che il ricorso — tale dovendosi qualificare l'atto di appello - è inammissibile in quanto contiene motivi strettamente di merito diretti ad ottenere l'assoluzione dell'imputato; tali motivi non possono essere in alcun modo inquadrati in quelli ammessi ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMORE CARMINE nato a SALERNO il 13/06/1965 avverso la sentenza del 31/01/2022 del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che: - il Tribunale di Cassino dichiarava Carmine D'Amore colpevole della contravvenzione di cui all'art. 4 legge 110 del 1975 e, previa concessione delle attenuanti generiche, lo condannava alla pena di euro 2.000 di ammenda; - proponeva appello — trasmesso a questa Corte, trattandosi di sentenza inappellabile - il difensore di Carmine D'Amore, chiedendo l'assoluzione dell'imputato e, in subordine, la determinazione della pena nel minimo edittale. Considerato che il ricorso — tale dovendosi qualificare l'atto di appello - è inammissibile in quanto contiene motivi strettamente di merito diretti ad ottenere l'assoluzione dell'imputato; tali motivi non possono essere in alcun modo inquadrati in quelli ammessi ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.

Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden