Italian court dismisses appeal against prison sentence for probation violation as inadmissible due to lack of merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Andrea Luccarini inadmissible, confirming his one-year-four-month prison sentence for violating special surveillance conditions. The defense argued for generic mitigating circumstances and questioned the penalty quantification, but the court found these points already logically resolved by the lower court. Consequently, the appeal was rejected without substantive review, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 75, comma 2, d. Igs. 159 del 2011; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging a conviction for a crime under special surveillance is inadmissible if the facts are manifestly unfounded or if the lower court has already logically resolved the contested points of merit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCCARINI ANDREA nato a BOLOGNA il 01/08/1966 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che: - la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva condannato Andrea Luccarini alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. 159 del 2011; - ricorre per cassazione il difensore di Andrea Luccarini, deducendo violazione dell'art. 75, comma 2, d. Igs. 159 del 2011, nonché vizio della motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche ed altresì violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla quantificazione della pena.
Considerato che il ricorso è inammissibile: - il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che, per giurisprudenza costante, il delitto contestato all'imputato è integrato, se lo stesso è sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, in presenza di qualsiasi violazione alle prescrizioni derivanti dalla misura; il secondo e il terzo motivo sollecitano una diversa valutazione di merito da parte della Corte di legittimità su punti della decisione affrontati e logicamente risolti dalla sentenza impugnata. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 Consigliere estensore Il P