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Ordinanza — n. 13389/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13389/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13389/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: XHELEKA LEFTER nato il 01/07/1986 avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; Ritenuto che: - la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna che aveva condannato Xheleka Lefter per la detenzione illegale di un'arma da fuoco e per lesioni aggravate; - ricorre per cassazione il difensore di Xheleka Lefter, deducendo manifesta illogicità della motivazione. Considerato che il ricorso è inammissibile: - in effetti, il ricorrente contrappone i verbali delle dichiarazioni dubbie delle persone offese - ben conosciute dai giudici di merito - alla rigorosa ricostruzione della causa della presenza del berretto, riportante le tracce biologiche dell'imputato, sotto il balcone da cui l'intruso era entrato nell'appartamento e dal quale era fuggito; così argomentando in fatto e sollecitando questa Corte a sovrapporre la propria valutazione di merito a quella espressa dalla Corte territoriale, senza in alcun modo argomentare in ordine ai motivi della presenza del berretto in quel punto.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13389/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi reati violenti causa legittima lesioni personali eccezione di illegalità arma personale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: XHELEKA LEFTER nato il 01/07/1986 avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che: - la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna che aveva condannato Xheleka Lefter per la detenzione illegale di un'arma da fuoco e per lesioni aggravate; - ricorre per cassazione il difensore di Xheleka Lefter, deducendo manifesta illogicità della motivazione. Considerato che il ricorso è inammissibile: - in effetti, il ricorrente contrappone i verbali delle dichiarazioni dubbie delle persone offese - ben conosciute dai giudici di merito - alla rigorosa ricostruzione della causa della presenza del berretto, riportante le tracce biologiche dell'imputato, sotto il balcone da cui l'intruso era entrato nell'appartamento e dal quale era fuggito; così argomentando in fatto e sollecitando questa Corte a sovrapporre la propria valutazione di merito a quella espressa dalla Corte territoriale, senza in alcun modo argomentare in ordine ai motivi della presenza del berretto in quel punto.

Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensoke Il Pres