Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of reformatio in peius violation regarding legal qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal by Damiano Carlucci inadmissible, ruling that the appellate court's decision did not violate the prohibition of reformatio in peius. Although the defense argued for a lighter sentence, the court found the legal qualification was consistent with the original contested charge, meaning no surprise aggravation occurred. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle Ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 597, comma 3, cod. proc. pen.; The prohibition of reformatio in peius does not apply when the appellate court adopts a legal qualification identical to that originally contested by the defendant, as this does not constitute a surprise aggravation of the penalty.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARLUCCI DAMIANO nato a CERIGNOLA il 16/03/1971 avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che: - la Corte di appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva condannato Damiano Carlucci alla pena di mesi quattro di arresto per la violazione della misura della sorveglianza speciale; - ricorre per cassazione il difensore di Damiano Carlucci, deducendo violazione del divieto di reformatio in peius ai sensi dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. Considerato che il ricorso è inammissibile: - in effetti il motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la ,giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza del giudice di appello che dia al fatto una definizione giuridica più grave da cui consegua una modifica sfavorevole dei termini di prescrizione; si deve tenere presente che la qualificazione giuridica adottata dalla Corte territoriale è quella originariamente contestata all'imputato, cosicché non vi è alcun provvedimento "a sorpresa".
Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 I Consigliere estensore Il Pres