Ordinanza — n. 13385/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPOMOLLA FRANCESCO nato a VIBO VALENTIA il 20/04/1983 avverso il decreto del 04/08/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; Ritenuto che: - il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta dichiarava inammissibile l'istanza presentata da Francesco Capomolla di detenzione domiciliare; - ricorre personalmente Francesco Capomolla con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'interessato e non sottoscritto da avvocato iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; - ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 123 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13385/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; Ritenuto che: - il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta dichiarava inammissibile l'istanza presentata da Francesco Capomolla di detenzione domiciliare; - ricorre personalmente Francesco Capomolla con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'interessato e non sottoscritto da avvocato iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; - ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPOMOLLA FRANCESCO nato a VIBO VALENTIA il 20/04/1983 avverso il decreto del 04/08/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che: - il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta dichiarava inammissibile l'istanza presentata da Francesco Capomolla di detenzione domiciliare; - ricorre personalmente Francesco Capomolla con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'interessato e non sottoscritto da avvocato iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; - ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il President