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Ordinanza — n. 13384/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13384/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13384/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRRA SANDRO nato il 20/11/1975 avverso l'ordinanza del 13/07/2022 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alic parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; Ritenuto che: - il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di Sandro Mirra di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna; - ricorre per cassazione Sandro Mirra personalmente con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'interessato e non sottoscritto da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; - ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis ì cod. proc. pen., la inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

Regesto Legislator

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art. 123 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13384/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 123 cod. proc. pen. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'interessato e non sottoscritto da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; - ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis ì cod. proc. pen., la inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

Parole chiave

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concorso materiale di reati recidiva nell'infrazione esecuzione della pena doppia punibilità reato continuato remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 123 cod. proc. pen
Ritenuto che: - il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di Sandro Mirra di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna; - ricorre per cassazione Sandro Mirra personalmente con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRRA SANDRO nato il 20/11/1975 avverso l'ordinanza del 13/07/2022 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alic parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che: - il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di Sandro Mirra di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna; - ricorre per cassazione Sandro Mirra personalmente con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'interessato e non sottoscritto da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; - ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis ì cod. proc. pen., la inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden