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Ordinanza — n. 13383/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13383/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13383/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KERTUSHA ADNAND nato il 05/09/1984 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; Ritenuto che: - la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa di condanna di Adnand Kertusha per i delitti di ricettazione, detenzione e porto di una pistola nonché di detenzione illegale di munizioni; - ricorre per cassazione il difensore di Adnan Kertusha, deducendo violazione dell'art. 133 cod. pen. Considerato che il ricorso è inammissibile: - si tratta, in effetti, di ricorso del tutto generico che si limita a denunciare la violazione di legge, senza argomentare alcunché. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13383/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 133 cod. pen. Considerato che il ricorso è inammissibile: - si tratta, in effetti, di ricorso del tutto generico che si limita a denunciare la violazione di legge, senza argomentare alcunché. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

Parole chiave

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revisione della sentenza penale sanzioni penali attenuazione della pena aggravamento della pena riesame dell'entità pena alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KERTUSHA ADNAND nato il 05/09/1984 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che: - la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa di condanna di Adnand Kertusha per i delitti di ricettazione, detenzione e porto di una pistola nonché di detenzione illegale di munizioni; - ricorre per cassazione il difensore di Adnan Kertusha, deducendo violazione dell'art. 133 cod. pen. Considerato che il ricorso è inammissibile: - si tratta, in effetti, di ricorso del tutto generico che si limita a denunciare la violazione di legge, senza argomentare alcunché. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 Consigliere estensore Il Presid