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Ordinanza — n. 13382/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13382/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13382/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OKEKE NNANA DOMINICO CUI 04APQ5M nato il 20/02/1982 avverso la sentenza del 12/04/2022 del GIUDICE DI PACE di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; Ritenuto che: - il Giudice di Pace di Ancona dichiarava Okeke Nnanna Dominico colpevole del reato di cui all'art. 10 bis d. Igs. 286 del 1998 e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di euro 3.350,00 di ammenda; - ricorre per cassazione il difensore di Okeke Nnanna Dominico, deducendo violazione dell'art. 420 ter cod. proc. pen.; in un secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Considerato che il ricorso è inammissibile: - il Giudice di Pace aveva provveduto sull'eccezione difensiva ritenendola non documentata; effettivamente, la difesa aveva prodotto esclusivamente la comunicazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e non quella di fissazione delle udienze: il provvedimento era, quindi, corretto.

Regesto Legislator

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art. 420 ter cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13382/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 10 bis d. Igs. 286 del 1998 e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di euro 3.350,00 di ammenda; - ricorre per cassazione il difensore di Okeke Nnanna Dominico, deducendo violazione dell'art. 420 ter cod. proc. pen.; in un secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Considerato che il ricorso è inammissibile: - il Giudice di Pace aveva provveduto sull'eccezione difensiva ritenendola non documentata; effettivamente, la difesa aveva prodotto esclusivamente la comunicazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e non quella di fissazione delle udienze: il provvedimento era, quindi, corretto.

Parole chiave

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soggiorno illegale eccezione di illegalità infrazioni alla legge sugli stranieri domanda d'asilo di cittadino nigeriano migrazione illegale domicilio all'estero

Disposizioni normative citate

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art. 420 ter cod. proc. pen
286 del 1998 e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di euro 3.350,00 di ammenda; - ricorre per cassazione il difensore di Okeke Nnanna Dominico, deducendo violazione dell'art. 420 ter cod. proc. pen.; in un secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OKEKE NNANA DOMINICO CUI 04APQ5M nato il 20/02/1982 avverso la sentenza del 12/04/2022 del GIUDICE DI PACE di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che: - il Giudice di Pace di Ancona dichiarava Okeke Nnanna Dominico colpevole del reato di cui all'art. 10 bis d. Igs. 286 del 1998 e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di euro 3.350,00 di ammenda; - ricorre per cassazione il difensore di Okeke Nnanna Dominico, deducendo violazione dell'art. 420 ter cod. proc. pen.; in un secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Considerato che il ricorso è inammissibile: - il Giudice di Pace aveva provveduto sull'eccezione difensiva ritenendola non documentata; effettivamente, la difesa aveva prodotto esclusivamente la comunicazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e non quella di fissazione delle udienze: il provvedimento era, quindi, corretto.

Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 I Consigliere estensore Il Presid