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Ordinanza — n. 13381/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13381/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13381/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VICSAMAR MACKENNDY nato il 12/08/1975 avverso la sentenza del 17/01/2022 del GIUDICE DI PACE di UDINEdato avviso alle parti.; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; Ritenuto che: - il Giudice di Pace di Udine condannava Vicsamar Mackenndy alla pena di giustizia per il delitto di cui all'art. 14, comma 5 ter, d. Igs. 286 del 1998; - proponeva appello — trasmesso a questa Corte in quanto la sentenza è inappellabile — il difensore di Vicsamar Mackenndy, chiedendo l'assoluzione dell'imputato o la concessione delle attenuanti generiche. Considerato che il ricorso — tale dovendo essere qualificato l'atto di appello - è inammissibile in quanto sottoscritto da difensore non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; l'inammissibilità può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13381/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 14, comma 5 ter, d. Igs. 286 del 1998; - proponeva appello — trasmesso a questa Corte in quanto la sentenza è inappellabile — il difensore di Vicsamar Mackenndy, chiedendo l'assoluzione dell'imputato o la concessione delle attenuanti generiche. Considerato che il ricorso — tale dovendo essere qualificato l'atto di appello - è inammissibile in quanto sottoscritto da difensore non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; l'inammissibilità può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

Parole chiave

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allontanamento malgrado rischio di persecuzione differimento dell'esecuzione della pena persecuzione dei Tamil violazione del bando esenzione dalla pena abbandono del procedimento per infrazione stradale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VICSAMAR MACKENNDY nato il 12/08/1975 avverso la sentenza del 17/01/2022 del GIUDICE DI PACE di UDINEdato avviso alle parti.; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che: - il Giudice di Pace di Udine condannava Vicsamar Mackenndy alla pena di giustizia per il delitto di cui all'art. 14, comma 5 ter, d. Igs. 286 del 1998; - proponeva appello — trasmesso a questa Corte in quanto la sentenza è inappellabile — il difensore di Vicsamar Mackenndy, chiedendo l'assoluzione dell'imputato o la concessione delle attenuanti generiche. Considerato che il ricorso — tale dovendo essere qualificato l'atto di appello - è inammissibile in quanto sottoscritto da difensore non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; l'inammissibilità può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden