Ordinanza — n. 13380/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AKRAM MUHAMMAD nato il 11/10/1975 avverso la sentenza del 16/12/2021 del GIUDICE DI PACE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; Ritenuto che: - il Giudice di Pace di Udine condannava Akram Muhammad alla pena di euro 15.000 di multa in relazione al delitto di cui all'art. 14, comma 5 ter) d. Igs. 286 del 1998; - proponeva appello - trasmesso a questa Corte, trattandosi di sentenza inappellabile - il difensore di Akram Muhammad, deducendo vizio della motivazione. Considerato che il ricorso - tale dovendo essere qualificato l'atto di appello - è inammissibile: - il ricorso è del tutto privo di autosufficienza con riferimento alla mancanza di risorse economiche dell'imputato che avrebbe reso impossibile il ritorno nel paese di origine; come ammette lo stesso ricorrente, inoltre, la correzione della motivazione della sentenza impugnata in punto di elemento soggettivo del reato non ha alcuna incidenza sulla decisione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13380/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 14, comma 5 ter) d. Igs. 286 del 1998; - proponeva appello - trasmesso a questa Corte, trattandosi di sentenza inappellabile - il difensore di Akram Muhammad, deducendo vizio della motivazione. Considerato che il ricorso - tale dovendo essere qualificato l'atto di appello - è inammissibile: - il ricorso è del tutto privo di autosufficienza con riferimento alla mancanza di risorse economiche dell'imputato che avrebbe reso impossibile il ritorno nel paese di origine; come ammette lo stesso ricorrente, inoltre, la correzione della motivazione della sentenza impugnata in punto di elemento soggettivo del reato non ha alcuna incidenza sulla decisione.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AKRAM MUHAMMAD nato il 11/10/1975 avverso la sentenza del 16/12/2021 del GIUDICE DI PACE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che: - il Giudice di Pace di Udine condannava Akram Muhammad alla pena di euro 15.000 di multa in relazione al delitto di cui all'art. 14, comma 5 ter) d. Igs. 286 del 1998; - proponeva appello - trasmesso a questa Corte, trattandosi di sentenza inappellabile - il difensore di Akram Muhammad, deducendo vizio della motivazione. Considerato che il ricorso - tale dovendo essere qualificato l'atto di appello - è inammissibile: - il ricorso è del tutto privo di autosufficienza con riferimento alla mancanza di risorse economiche dell'imputato che avrebbe reso impossibile il ritorno nel paese di origine; come ammette lo stesso ricorrente, inoltre, la correzione della motivazione della sentenza impugnata in punto di elemento soggettivo del reato non ha alcuna incidenza sulla decisione.
Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 I Consigliere estensore Il Presi