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Ordinanza — n. 13379/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to improper grounds for sentencing under Italian criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13379/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Michele Gravina inadmissible de plano. The appellant challenged a preliminary judge's sentence for gun-related offenses, arguing violations of the code of criminal procedure. The court rejected this because the appeal was filed against a sentencing decision based on different grounds than those permitted by the relevant statutory provision.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2 bis c.p.p.; Art. 610, comma 5 bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal against a sentencing decision is inadmissible if it is based on grounds other than those specified in the law, allowing for immediate rejection without full examination.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing grounds de plano rejection criminal procedure code procedural violation gravi addebiti penali riduzione della pena ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2 bis c.p.p.
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso sentenza di applicazione di pena su richiesta per motivi differenti da quelli indicati dall'art. 448, comma 2 bisicod.
Art. 610, comma 5 bis c.p.p.
pen.; l'inammissibilità può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. n. 186 del 2000
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAVINA MICHELE nato a BARI il 14/01/1988 avverso la sentenza del 24/05/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che: - il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari applicava a Michele Gravina, sull'accordo delle parti, la pena di anni tre di reclusione ed euro 1.200 di multa in relazione ai delitti di detenzione, porto e ricettazione di una pistola e di illegale detenzione di munizioni; - ricorre per cassazione il difensore di Michele Gravina, deducendo violazione di legge e dell'art. 129 cod. proc. pen. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso sentenza di applicazione di pena su richiesta per motivi differenti da quelli indicati dall'art. 448, comma 2 bisicod. proc. pen.; l'inammissibilità può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.

Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensor Il Preside