Ordinanza — n. 13378/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARAFILE PIETRO nato a ROMA il 09/09/1975 avverso l'ordinanza del 09/10/2020 del TRIBUNALE di ROMA--n dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; Ritenuto che: - il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, riconosceva la continuazione tra i reati giudicati con differenti sentenze di condanna emesse nei confronti di Pietro Scarafile e determinava la pena complessiva; - ricorre per cassazione Pietro Scarafile personalmente. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'interessato e non sottoscritto da avvocato iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione; l'inammissibilità può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13378/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'interessato e non sottoscritto da avvocato iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione; l'inammissibilità può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARAFILE PIETRO nato a ROMA il 09/09/1975 avverso l'ordinanza del 09/10/2020 del TRIBUNALE di ROMA--n dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che: - il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, riconosceva la continuazione tra i reati giudicati con differenti sentenze di condanna emesse nei confronti di Pietro Scarafile e determinava la pena complessiva; - ricorre per cassazione Pietro Scarafile personalmente. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'interessato e non sottoscritto da avvocato iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione; l'inammissibilità può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 I Consigliere estensore Il Presiden