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Ordinanza — n. 13377/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13377/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13377/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUGAZZARO GRAZIELLA nato a VENEZIA il 08/02/1955 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; Ritenuto che: - la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza del Tribunale di Taranto di condanna di Graziella Fugazzaro alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d. 159 del 2011; - ricorre per cassazione il difensore di Graziella Fugazzaro, deducendo vizio della motivazione. Considerato che il ricorso è inammissibile: - si tratta, infatti, di ricorso del tutto generico, che si limita a censurare il difetto di motivazione della sentenza impugnata senza in alcun modo argomentare sul vizio stesso. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13377/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; Ritenuto che: - la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza del Tribunale di Taranto di condanna di Graziella Fugazzaro alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d. 159 del 2011; - ricorre per cassazione il difensore di Graziella Fugazzaro, deducendo vizio della motivazione. Considerato che il ricorso è inammissibile: - si tratta, infatti, di ricorso del tutto generico, che si limita a censurare il difetto di motivazione della sentenza impugnata senza in alcun modo argomentare sul vizio stesso. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

Parole chiave

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corrispondenza con il difensore controllo periodico della detenzione carcerazione preventiva eccessiva carcerazione cautelativa comunicazione degli elementi a carico termine di comunicazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUGAZZARO GRAZIELLA nato a VENEZIA il 08/02/1955 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che: - la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza del Tribunale di Taranto di condanna di Graziella Fugazzaro alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d. 159 del 2011; - ricorre per cassazione il difensore di Graziella Fugazzaro, deducendo vizio della motivazione. Considerato che il ricorso è inammissibile: - si tratta, infatti, di ricorso del tutto generico, che si limita a censurare il difetto di motivazione della sentenza impugnata senza in alcun modo argomentare sul vizio stesso. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden