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Ordinanza — n. 13376/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13376/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13376/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA FORGIA FRANCESCO nato a CROTONE il 28/04/1982 avverso il decreto del 15/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato 3VVISO allc parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; Ritenuto che: - il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari dichiarava inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare avanzata da Francesco La Forgia; - Francesco La Forgia propone personalmente ricorso per cassazione con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen.; Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto presentato personalmente e non sottoscritto da avvocato iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; l'inammissibilità può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

Regesto Legislator

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art. 123 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13376/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato 3VVISO allc parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; Ritenuto che: - il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari dichiarava inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare avanzata da Francesco La Forgia; - Francesco La Forgia propone personalmente ricorso per cassazione con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen.; Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto presentato personalmente e non sottoscritto da avvocato iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; l'inammissibilità può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

Parole chiave

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soggiorno illegale domanda d'asilo di rom permesso di famiglia ricovero a scopo di assistenza cure a domicilio procedimento in contumacia

Disposizioni normative citate

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art. 123 cod. proc. pen
Ritenuto che: - il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari dichiarava inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare avanzata da Francesco La Forgia; - Francesco La Forgia propone personalmente ricorso per cassazione con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA FORGIA FRANCESCO nato a CROTONE il 28/04/1982 avverso il decreto del 15/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato 3VVISO allc parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che: - il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari dichiarava inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare avanzata da Francesco La Forgia; - Francesco La Forgia propone personalmente ricorso per cassazione con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen.; Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto presentato personalmente e non sottoscritto da avvocato iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; l'inammissibilità può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 I Consigliere estensore Il Presidente