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Ordinanza — n. 13375/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13375/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13375/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FILIPPONIO DOMENICO nato a BARI il 10/08/1984 SPEZIGA ALESSANDRO nato a BARI il 18/08/1998 IODICE GIUSEPPE nato a BARI il 09/02/1966 avverso la sentenza del 09/06/2022 del GIP TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13375/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che: - il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, su richiesta delle parti, applicava a Domenico Filipponio, Alessandro Speziga e Giuseppe Iodice le pene richieste per i delitti di tentato omicidio, detenzione e porto di arma comune da sparo e favoreggiamento personale; - ricorre per cassazione il difensore di Domenico Filipponio, deducendo vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen.; - ricorre per cassazione il difensore di Alessandro Speziga deducendo erronea qualificazione giuridica del fatto contestato come tentato omicidio e vizio di motivazione; - ricorre per cassazione il difensore di Giuseppe Iodice, deducendo inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

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tentato omicidio aggravato assassinio qualificato omicidio passionale inchiesta penale per omicidio gravi addebiti penali omicidio su richiesta della vittima

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FILIPPONIO DOMENICO nato a BARI il 10/08/1984 SPEZIGA ALESSANDRO nato a BARI il 18/08/1998 IODICE GIUSEPPE nato a BARI il 09/02/1966 avverso la sentenza del 09/06/2022 del GIP TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che: - il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, su richiesta delle parti, applicava a Domenico Filipponio, Alessandro Speziga e Giuseppe Iodice le pene richieste per i delitti di tentato omicidio, detenzione e porto di arma comune da sparo e favoreggiamento personale; - ricorre per cassazione il difensore di Domenico Filipponio, deducendo vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen.; - ricorre per cassazione il difensore di Alessandro Speziga deducendo erronea qualificazione giuridica del fatto contestato come tentato omicidio e vizio di motivazione; - ricorre per cassazione il difensore di Giuseppe Iodice, deducendo inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen.

Considerato che i ricorsi sono inammissibili in quanto proposti, avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta,per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 448, comma 2, bis cod. proc. pen.; ciò vale anche per il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Speziga, tenuto conto che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione; - ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità dei ricorsi può essere dichiarata de plano.

Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore