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Ordinanza — n. 13371/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13371/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13371/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANO ANTONIO nato a ROSARNO il 29/04/1955 avverso l'ordinanza del 25/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; • Ritenuto che: - il Tribunale di Sorveglianza di Genova rigettava il reclamo proposto da Antonio Albano avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Genova in materia di liberazione anticipata; - ricorre per cassazione il difensore di Antonio Albano deducendo violazione dell'art. 54 ord. pen. e vizio della motivazione. Considerato che il ricorso è inammissibile: - il ricorrente svolge considerazioni di merito sulla gravità del comportamento posto in essere dal condannato durante il permesso premio contrastando il giudizio di assoluta gravità espresso dal Tribunale di Sorveglianza; richiama la presunzione di innocenza senza tenere conto che il Tribunale poteva valutare incidentalmente i fatti e che l'ordinanza dà atto che il comportamento aggressivo e violento era stato ripetuto anche alla presenza dei carabinieri intervenuti; sostiene la mancata valutazione di circostanze di fatto che sono ininfluenti sulla decisione.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13371/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale legittimità della carcerazione preventiva controllo periodico della detenzione abbandono del procedimento penale riesame dell'entità pena vigilanza su base consolidata

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANO ANTONIO nato a ROSARNO il 29/04/1955 avverso l'ordinanza del 25/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che: - il Tribunale di Sorveglianza di Genova rigettava il reclamo proposto da Antonio Albano avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Genova in materia di liberazione anticipata; - ricorre per cassazione il difensore di Antonio Albano deducendo violazione dell'art. 54 ord. pen. e vizio della motivazione. Considerato che il ricorso è inammissibile: - il ricorrente svolge considerazioni di merito sulla gravità del comportamento posto in essere dal condannato durante il permesso premio contrastando il giudizio di assoluta gravità espresso dal Tribunale di Sorveglianza; richiama la presunzione di innocenza senza tenere conto che il Tribunale poteva valutare incidentalmente i fatti e che l'ordinanza dà atto che il comportamento aggressivo e violento era stato ripetuto anche alla presenza dei carabinieri intervenuti; sostiene la mancata valutazione di circostanze di fatto che sono ininfluenti sulla decisione.

Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presi