Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13370/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13370/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13370/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DALIL AHMED nato il 01/01/1980 avverso l'ordinanza del 11/07/2022 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; Ritenuto che: - il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza \ di riconosciméntlfa i realetto di tre sentenze di condanna avanzata da Dalil Hamed; - ricorre per cassazione il difensore di Dalil Hamed, deducendo violazione degli artt. 671 cod. proc. pen., 81 cod. pen., 3 Cost., 665 cod. proc. pen. e 73 d.P.R. 309 del 1990. Considerato che il ricorso è inammissibile: - la questione di competenza è manifestamente infondata, atteso che l'ultima sentenza divenuta irrevocabile è quella del Tribunale di Lecce; questa Corte insegna che la regola dettata dall'art. 665, comma 4-bis, cod. proc. pen., per la quale la competenza in ordine all'esecuzione di più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale appartiene in ogni caso al collegio, è riferita alla sola ipotesi di pluralità di provvedimenti pronunciati dallo stesso tribunale, mentre, nel caso di provvedimenti emessi da giudici diversi, trova applicazione la regola generale fissata dal comma quarto dell'art. 665, cit., secondo cui è competente il giudice, monocratico o collegiale che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo; le considerazioni sul merito dell'istanza sono generiche e in fatto e contrastano con la nozione di continuazione adottata dal legislatore e costantemente insegnata dalla giurisprudenza di legittimità.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

artt. 671 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13370/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

Parole chiave

Generato dall'IA
imputazione per reati di stupefacenti concorso materiale di reati genere dell'infrazione doppia punibilità dipendenza da sostanze criminalità persistente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
artt. 671 cod. proc. pen
Ritenuto che: - il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza \ di riconosciméntlfa i realetto di tre sentenze di condanna avanzata da Dalil Hamed; - ricorre per cassazione il difensore di Dalil Hamed, deducendo violazione degli artt. 671 cod. proc. pen., 81 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DALIL AHMED nato il 01/01/1980 avverso l'ordinanza del 11/07/2022 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che: - il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza \ di riconosciméntlfa i realetto di tre sentenze di condanna avanzata da Dalil Hamed; - ricorre per cassazione il difensore di Dalil Hamed, deducendo violazione degli artt. 671 cod. proc. pen., 81 cod. pen., 3 Cost., 665 cod. proc. pen. e 73 d.P.R. 309 del 1990. Considerato che il ricorso è inammissibile: - la questione di competenza è manifestamente infondata, atteso che l'ultima sentenza divenuta irrevocabile è quella del Tribunale di Lecce; questa Corte insegna che la regola dettata dall'art. 665, comma 4-bis, cod. proc. pen., per la quale la competenza in ordine all'esecuzione di più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale appartiene in ogni caso al collegio, è riferita alla sola ipotesi di pluralità di provvedimenti pronunciati dallo stesso tribunale, mentre, nel caso di provvedimenti emessi da giudici diversi, trova applicazione la regola generale fissata dal comma quarto dell'art. 665, cit., secondo cui è competente il giudice, monocratico o collegiale che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo; le considerazioni sul merito dell'istanza sono generiche e in fatto e contrastano con la nozione di continuazione adottata dal legislatore e costantemente insegnata dalla giurisprudenza di legittimità.

Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 I Consigliere estensore