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Ordinanza — n. 13369/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13369/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13369/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOFTI HAMAD nato il 01/01/1970 avverso l'ordinanza del 15/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; Ritenuto che: - il Tribunale di Sorveglianza di Genova convalidava il provvedimento con cui il Magistrato di Sorveglianza aveva revocato nei confronti di Lofti Hamad la misura dell'affidamento in prova ex art. 94 d.P.R. 309 del 1990 provvisoriamente concessa e rigettava la richiesta del condannato di applicazione di detta misura; - ricorre per cassazione il difensore di Lofti Hamad, deducendo violazione di legge processuale per la mancata fissazione dell'udienza di revoca della misura provvisoria in atto. Considerato che il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: dagli accertamenti presso il DAP risulta, infatti, che il ricorrente è stato scarcerato per espiazione della pena il 10/10/2022, cosicché la presente decisione non assume alcuna rilevanza. Non vi è luogo per la condanna alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

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art. 94 d.P.R. 309 del 1990; Ordinanza — n. 13369/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; Ritenuto che: - il Tribunale di Sorveglianza di Genova convalidava il provvedimento con cui il Magistrato di Sorveglianza aveva revocato nei confronti di Lofti Hamad la misura dell'affidamento in prova ex art. 94 d.P.R. 309 del 1990 provvisoriamente concessa e rigettava la richiesta del condannato di applicazione di detta misura; - ricorre per cassazione il difensore di Lofti Hamad, deducendo violazione di legge processuale per la mancata fissazione dell'udienza di revoca della misura provvisoria in atto. Considerato che il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: dagli accertamenti presso il DAP risulta, infatti, che il ricorrente è stato scarcerato per espiazione della pena il 10/10/2022, cosicché la presente decisione non assume alcuna rilevanza. Non vi è luogo per la condanna alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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rigetto provvisorio dell'opposizione censure procedurali revoca dell'aiuto d'emergenza provvedimenti provvisori ritiro della domanda di revisione revoca della decisione amministrativa

Disposizioni normative citate

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art. 94 d.P.R. 309 del 1990
Ritenuto che: - il Tribunale di Sorveglianza di Genova convalidava il provvedimento con cui il Magistrato di Sorveglianza aveva revocato nei confronti di Lofti Hamad la misura dell'affidamento in prova ex art. 94 d.P.R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOFTI HAMAD nato il 01/01/1970 avverso l'ordinanza del 15/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che: - il Tribunale di Sorveglianza di Genova convalidava il provvedimento con cui il Magistrato di Sorveglianza aveva revocato nei confronti di Lofti Hamad la misura dell'affidamento in prova ex art. 94 d.P.R. 309 del 1990 provvisoriamente concessa e rigettava la richiesta del condannato di applicazione di detta misura; - ricorre per cassazione il difensore di Lofti Hamad, deducendo violazione di legge processuale per la mancata fissazione dell'udienza di revoca della misura provvisoria in atto. Considerato che il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: dagli accertamenti presso il DAP risulta, infatti, che il ricorrente è stato scarcerato per espiazione della pena il 10/10/2022, cosicché la presente decisione non assume alcuna rilevanza. Non vi è luogo per la condanna alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente