Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of prosecutor's opinion and merit-based continuations claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Karim Hamid inadmissible, ruling that the prosecutor's presence at the hearing negated any procedural violation regarding their opinion. The court found the claim regarding the denial of sentence continuation to be a matter of substantive merit already properly evaluated by the lower tribunal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 590 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the prosecutor was present at the hearing, and claims regarding the denial of sentence continuation constitute matters of substantive merit rather than procedural violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARIM HAMID nato il 01/06/1992 avverso l'ordinanza del 28/04/2022 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che: - il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, in parziale accoglimento dell'istanza di Karim Hamid, riconosceva la continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di applicazione di pena, determinando la pena complessiva; rigettava l'istanza con riferimento ad altre due sentenze di condanna; - ricorre per cassazione il difensore di Karim Hamid, deducendo violazione di legge processuale, per la mancata valutazione del parere del pubblico ministero, nonché violazione di legge con riferimento al diniego della continuazione.
Considerato che il ricorso è inammissibile: - il primo motivo è manifestamente infondato: all'udienza del 28/4/2022 il pubblico ministero era presente e, pertanto, non può essere dedotta alcuna violazione del diritto di quell'Ufficio ad intervenire nel procedimento; il secondo motivo espone considerazioni di merito, rappresentando circostanze di fatto adeguatamente e logicamente valutate dal Tribunale, che ha applicato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità in tema di continuazione. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 I Consigliere estensore Il Pre